Cambiano i requisiti per il pensionamento dei lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Come sappiamo, a questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali in virtu’ delle specificità riconosciute ai lavoratori di questo settore e che questa categoria non è stata oggetto di considerazione del regolamento di armonizzazione adottato per attuare la legge Fornero (Dpr 157/2013) per mancanza di un accordo sui nuovi requisiti da applicare.

MILITARI: I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO NEL 2016Infatti per i lavoratori di Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, rimangono validi i requisiti in vigore fino al 31 Dicembre 2011.

L’età pensionabile (Decreto Legge 78/2010 e Legge 122/2010) deve essere però adeguata alla speranza di vita e alla differenza tra i requisiti anagrafici e/o contributivi e la riscossione del primo assegno di pensione dovuto alla finestra mobile (di almeno 12 mesi).

 

Di seguito i requisiti per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico:

Pensione di Vecchiaia: si ottiene con il compimento dell’età anagrafica massima stabilita per la permanenza in servizio relativamente alla qualifica ed al grado, cioè tra i 60 e i 65 anni nella maggior parte dei casi, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.
Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario, cioè se il dipendente raggiunge il limite di età previsto e non ha già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere adeguato alla speranza di vita.
Il collocamento a riposo d’ufficio avviene sempre all’apertura della prima finestra utile per l’accesso alla pensione una volta raggiunto il limite previsto per la permanenza in servizio.

Pensione di anzianita’: gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi indipendentemente dall’età anagrafica e raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 7 mesi. Quelli che hanno il requisito dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica, scontano un ulteriore posticipo pari a 3 mesi a decorrere dal 2014 (articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011).

 Alessandro Sartoretto