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Con il 2017 arrivano dei cambiamenti sulle visite fiscali di lavoratori dipendenti privati e pubblici.

La visita fiscale, cioè l’accertamento sanitario, è una visita medica che viene effettuata nei confronti del lavoratore quando è assente per malattia: il medico può essere mandato direttamente dall’Inps oppure a spese del datore di lavoro, o dall’amministrazione presso cui lavora se si tratta di un dipendente pubblico.

VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI: cambio orari e novitàDa quest’anno il dipendente dovrà essere reperibile per la visita fiscale, con determinati orari stabiliti: i dipendenti statali e di enti locali dovranno essere reperibili per l’intera settimana compresi festivi, con orario 9-13 e 15-18. Per i lavoratori privati cambiano gli orari: 10-12 e 17-19.

Il lavoratore, da quando si ammala, deve essere a disposizione del medico che l’INPS invierà dopo aver ricevuto il certificato inviato dal medico curante. La procedura totale è dunque la seguente: al momento del verificarsi della malattia il lavoratore dovrà comunicarlo al datore di lavoro, tempistiche in base al proprio contratto aziendale, e recarsi subito dopo presso il proprio medico curante, che dopo aver accertato la malattia invierà un certificato all’INPS.

Recarsi il giorno successivo al presentarsi della malattia presso il medico curante, farà perdere il primo giorno di malattia, questo anche nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, con il lavoratore che ritarda la visita oltre 1 giorno di ritardo dall’inizio della malattia. Il lavoratore dovrà inoltre comunicare il codice univoco del certificato all’azienda, in modo che possa visualizzarlo online tramite sito web dell’INPS.

Questo invio telematico in tempo reale del certificato porta sia l’azienda che l’INPS ad essere informati immediatamente del lavoratore dipendente in malattia, che volendo sarà soggetto a controlli a campione. Nel caso in cui il medico si presenti dal paziente lavoratore al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla legge, non potrà sanzionare il malato nel caso esso non sia reperibile. Nel caso invece il lavoratore non sia reperibile alla visita del medico perde il totale della retribuzione per i primi 10 giorni, a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia, o il 50% della retribuzione per i giorni oltre al decimo. Perde tutta la retribuzione se non si presenta nemmeno al terzo controllo medico.

Non sarà effettuata visita fiscale nel caso in cui ci siano malattie dove il lavoratore è in rischio di vita, ha patologie per causa di servizio, ha avuto un infortunio sul posto di lavoro, riscontra patologie collegate ad invalidità già riconosciuta, se subisce ricovero ospedaliero o ha una gravidanza problematica. In questi casi il medico curante contrassegnerà il certificato con una lettera E per esonero dalla visita fiscale.

Ci sono casi in cui il dipendente malato potrà giustificare una sua eventuale mancata reperibilità, come l’assenza dovuta da cause di forza maggiore, come un familiare in pericolo grave, visite mediche specialistiche o generiche, dovendo informare la propria azienda della propria indisponibilità e fornendo attestazione in merito.

Non rientrano nelle valide giustificazioni le ipotesi di malfunzionamento del campanello domiciliare, uscite per commissioni personali o impossibilità di alzarsi dal letto, in quanto il lavoratore deve prendere tutti gli accorgimenti possibili per permettere l’accesso del personale sanitario incaricato dall’INPS.

Alessandro Sartoretto

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