Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
Decreto 20 settembre 2005
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 2, in base al quale “il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”;
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002 e 18 settembre 2003 e 16 settembre 2004, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2003) e dall’Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
- Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell’oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni:
- aperture di credito in conto corrente,
- finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
- crediti personali,
- crediti finalizzati all’acquisto rateale,
- credito revolving e con utilizzo di carte di credito,
- operazioni di factoring, operazioni di leasing,
- mutui,
- prestiti contro cessione del quinto dello stipendio,
- altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
- La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all’art. 1, anche all’importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 20 settembre 2005Il capo della direzione: Maresca